I sottoscritti Consiglieri Comunali, avv. Giuseppe Santalco e dott. Nicola Crisafi:
– premesso che il Dirigente del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, Servizio 3, dott. Filippo Gagliano, con nota prot. n. 0014024 del 16 c. m., ha diffidato il “Consiglio Comunale” ad esitare l’individuazione delle sedi farmaceutiche entro il termine perentorio di 30 gg.;
– considerato che l’avvio del procedimento risale al marzo del 2014;
– rilevato, pertanto, che l’Amministrazione ha fatto trascorrere infruttuosamente oltre un anno e mezzo per l’individuazione delle sedi farmaceutiche;
– vista la determina sindacale n.54 del 25.09.2015, con oggetto “Identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche – art. 2, comma 1, 2 e 9 della legge 2.4.1968 n. 475, sost. dall’art. 11 del D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. dalla L. 24.3.2012 n. 27”, con la quale il sig. Sindaco ha approvato il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste territorialmente nell’area comunale, geograficamente posizionate, una al centro della città, una nella zona nord e l’altra nella zona sud;
– vista la lettera del Dipartimento Ambiente e Sanità prot. n. 224160 del 28.09.2015, con cui il Dirigente ing. Domenico Signorelli ha trasmesso la Determina Sindacale all’Assessorato Regionale per la Sanità, quale atto amministrativo che individua le zone per le nuove sedi farmaceutiche;
tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali, preso atto che la Determina Sindacale:

a) viola la competenza specifica del Consiglio Comunale sancita dall’art. 32 della Legge n.142/1990 e da numerose sentenze di entrambi i T.A.R. siciliani che hanno ribadito la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la delibera che istituisce nuove sedi farmaceutiche;

b) in maniera pervicace, nonostante il Dirigente Regionale del Servizio 3 – dott. Filippo Gagliano – con la propria nota di cui infra, aveva diffidato il “Consiglio Comunale” ad esitare l’atto in questione entro il termine perentorio di gg. 30, ha completato la procedura amministrativa in maniera viziata adottando solo una Determina Sindacale (la legge non dà alcuna competenza in materia al sig. Sindaco);

c) la procedura amministrativa adottata è, altresì, carente di alcuni atti fondamentali per renderla inattaccabile dal punto di vista amministrativo; infatti, tutta la procedura è caratterizzata da troppa genericità nella individuazione delle tre sedi, senza assegnare alle costituende nuove sedi farmaceutiche un ambito ben preciso delimitato da confini viari chiaramente identificabili; fra l’altro l’Assessore competente ha considerato come parametro di scelta delle sedi solo ed esclusivamente quello del numero di abitanti di competenza delle sede farmaceutica, senza tener conto di altre possibili valutazioni;

d) la procedura adottata si espone a possibili contenziosi in quanto non emerge che i titolari di farmacia, nei cui ambiti verrebbero individuate le nuove tre sedi farmaceutiche, siano stati previamente informati sull’avvio del procedimento amministrativo;

e) dalla documentazione allegata alla Determina Sindacale non si evince alcun verbale di conferenza di Servizi che attesti l’acquisizione formale del parere previsto dalla normativa (L. 24.3.2012 n. 27, art. 11) rilasciato dall’A.S.P. di Messina e dall’Ordine provinciale dei Farmacisti;

f) inoltre, la farraginosità della procedura adottata, i ritardi nella individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e l’adozione di un atto non conforme, sta provocando un grave danno economico-sanitario alla città in quanto tutto ciò non ha sin qui consentito di mettere a concorso (essendo state al momento stralciate dall’Assessorato Regionale) le tre istituende nuove sedi, e l’irregolarità della procedura adottata sicuramente comporterà ulteriori ritardi.

Atteso quanto precede

I sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano il sig. Sindaco e lo invitano a:
1) revocare in autotutela la Determina Sindacale n. 54 del 25.09.2015;
2) riavviare la procedura completandola con tutti gli elementi amministrativi utili a renderla perfetta ed in linea con le disposizioni vigenti;
3) predisporre urgentemente, ultimate le procedure mancanti di cui sopra, proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale.

 

Fonte: http://messinaweb.tv/politica/per-le-nuove-farmacie-la-competenza-e-del-consiglio-comunale-video/