Il consigliere comunale Giuseppe Santalco precisa che i commi 1, 2 e 3 dell´art. 22 del D.lgs. 14/3/2013 n° 33 impongono agli enti pubblici vigilati tutta una serie di prescrizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare l´art. 22 punto 2 relativamente alle Amministrazioni previste dal comma 1 da a) a c) prevede i dati che devono essere necessariamente pubblicati.
 Lo stesso articolo al comma 4 prevede: “Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l´erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell´Amministrazione interessata”.
Atteso che a tutt´oggi, nonostante le disposizioni impartite dal Dipartimento Aziende Partecipate, Messinambiente S.p.a., società partecipata del Comune di Messina, sembra non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in oggetto, come si evince dal prospetto allegato che fotografa la situazione del sito istituzionale dell´ente a data odierna, si interessano le Autorità interessate , ognuna per la parte di competenza e responsabilità a valutare se nei confronti di Messinambiente S.p.a. sussistono i presupposti di cui al comma 4 dell´art. 22, anzi accennato.
lunedì 8 settembre 2014

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