GIUSEPPE SANTALCO, rilevato come in base alla classificazione delle norme giuridiche, il regolamento non possa chiaramente “superare” la legge, ritiene però che nel caso specifico non si ritrovino in presenza di una violazione di legge ma, probabilmente, in una situazione in cui il Consiglio, interpretando la legge, fornisce, tramite il regolamento, un proprio atto di indirizzo!
La legge è generica e il sottoscritto è contrario alla predisposizione del regolamento così come definita dall’ufficio: ritiene infatti che il regolamento metta una pezza e definisca la responsabilità dell’Amministrazione in un ambito determinato, per cui, invece di pensare ad una riduzione per tutto l’anno, si quantifica una riduzione relativa al mese in cui si è registrato il mancato svolgimento del servizio! Con riguardo alla legge di stabilità, il Consiglio può entrare nel dettaglio senza alterare lo spirito della legge: entrano nel particolare e, nella loro autonomia regolamentare, e comunque nell’ambito del quadro normativo, specificano che il 20 per cento si applica al mese di riferimento!
Se vi è stata un’interruzione per 10 giorni in un determinato mese, perché gravare del 20 per cento l’intero anno e non soltanto la quota di riferimento riconducibile a quel mese? Vi è il costo totale, lo si parametra al mese e lo si divide per i giorni in cui il servizio è stato bloccato, applicando la riduzione del 20 per cento! Gli sembrerebbe più logico un tale intervento, evitando una riduzione del 20 per cento per tutto l’anno che creerebbe un danno enorme in assenza di un dato oggettivo!
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