Peppuccio Santalco scatena una bufera sugli sprechi della Partcipata. I dirigenti comunali muovono pesanti rilievi per i costi sostenuti


MESSINA | Il capogruppo di “Felice per Messina”, Peppuccio Santalco scrive all’amministrazione comunale a proposito dei manager di Messinambiente. Ecco il testo della missiva. Il sottoscritto con diverse lettere indirizzate all’Amministrazione Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti interessati, ha più volte paventato possibili illegittimità di alcune nomine di recente avvenute in Messinambiente . A supporto delle preoccupazioni evidenziate dal sottoscritto, vengono richiamate: nota del Dipartimento Aziende Partecipate prot. N° 146611 del 17.6.2014, nota prot. n° 174306 del 21.7.204, dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco con allegata relazione prot. N° 160711 del 3.7.2014 del Dipartimento Aziende Partecipate, lettera prot. N° 137800 del 5.6.2014, dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, il Regolamento Comunale relativo al “Conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione”. A)Anomalie rilevate nella nomina del Commissario di Messinambiente Dott.Alessio Ciacci: 1) L’Amministrazione comunale ed i rappresentanti legali di Messinambiente hanno disatteso il contenuto dell’art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale sul conferimento degli incarichi esterni che si applica anche alle società partecipate. Difatti i responsabili delle partecipate e delle società in house hanno l’obbligo di comunicare alla preventiva attenzione del Dirigente “Aziende Partecipate”, tutti i provvedimenti di incarico che comportano impegni di spesa per consentire di effettuare i controlli previsti dal Regolamento e porre in essere eventuali azioni correttive necessarie ad eliminare elementi di illegittimità delle procedure. Messinambiente ha inoltrato la documentazione al Dipartimento Aziende Partecipate solo con nota prot. 3511/14 del 12 maggio scorso, dopo che sono stati nominati sia il Commissario Ciacci che il Consulente Rossi. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter evidenziare preventivamente le seguenti discrasie: 1.a)Mancata applicazione dell’ art. 4 comma 3 della Legge Regionale 11.5.2011 n° 7 che prevede la riduzione dei compensi degli amministratori del 40%. Pertanto l’indennità del 70% va ridotta del 40% e pertanto la stessa deve attestarsi al 42% di quella del Sindaco. Per cui al Commissario Ciacci non va riconosciuta l’indennità di € 61.175,86, bensì quella di € 36.705,12 lordi annui. 1.b) Mancata applicazione dell’art. 84 comma 3 D.Lgs. 267/2000. L’assemblea di Messinambiente ed il contratto sottoscritto dal dott. Ciacci autorizzano allo stesso il rimborso non solo delle spese di viaggio, ma anche quelle di vitto, alloggio, taxi o auto aziendale. Ciò sembrerebbe contrastare palesemente con il contenuto dell’art. 84 comma 3 D.Lgs. 267/2000 il quale testualmente recita: “Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute……” Pertanto al Commissario Liquidatore vanno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio effettivamente sostenute e non quelle di vitto e alloggio; in tal senso occorre la modifica del verbale dell’assemblea di Messinambiente del 19/03/2014 in cui al Commissario è stato riconosciuto sia il compenso che i rimborsi aggiuntivi. 2)Relativamente alla attività svolta dal Commissario Liquidatore Ciacci, lo stesso Dirigente, nella nota del 17 giugno c.a., sembra condividere le perplessità sull’effettiva attività svolta dal Ciacci che va oltre quella di liquidatore; in particolare il Dirigente comunica al Sig. Sindaco “…premesso che la società in questione è stata posta in liquidazione, giusto verbale dell’Assemblea Straordinaria, non si comprende l’affermazione contenuta nel documento programmatico secondo cui “l’intervento di una personalità come Alessio Ciacci e del suo gruppo di lavoro è soprattutto mirata alla realizzazione del nuovo percorso di servizio ipotizzato e non già alla semplice gestione della liquidazione che tuttavia nel contesto viene assunto come impegno propedeutico e non prescindibile”. In particolare, sembrerebbe che il team di lavoro a cui il suddetto documento fa riferimento abbia come finalità quella di valutare un percorso di risanamento attraverso l’individuazione di adeguate ipotesi di riposizionamento strategico del ciclo di gestione dei rifiuti di Messina, ivi compresa la scelta in merito alle modalità future di affidamento del servizio, quale obiettivo parallelo e contemporaneo rispetto a quello volto alla chiusura e definizione del procedimento liquidatorio della compagine societaria. La predetta contraddizione in termini è alla base di numerose interrogazioni riguardanti profili di legittimità e gli effetti economici negativi correlati ai contratti di co.co.pro. posti in essere da Messinambiente e, più in generale, a scelte gestionali che sembrano afferire a esigenze di rilancio aziendale, piuttosto che al presidio degli adempimenti di una gestione liquidatoria. B)Per quanto riguarda la nomina del Dott. Raphael Rossi, che ha sottoscritto un contratto di co.co.pro, si rilevano le seguenti anomalie: 1)Non applicazione dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, Messinambiente sembrerebbe non aver rispettato l’obbligatoria ricognizione dell’eventuale personale interno, non avendo effettuato alcuna procedura comparativa. Il Dirigente del Dipartimento Aziende Partecipate ritiene che la procedura seguita risulta disallineata rispetto alle prescrizioni previste dall’art. 12 del vigente “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi a soggetti esterni”. Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve verificare se l’Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Non si rileva, fra l’altro, se gli atti siano stati trasmessi alla Corte dei Conti “in applicazione dell’art. 1, comma 173, della L.Finanziaria 2006” gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione, di importo superiore ad euro 5.000,00, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri contributivi, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. 2) Con riferimento al rispetto dell’ammontare della spesa annua per studi e consulenze ai sensi dell’art. 1 e 5 del D.L. 31/8/2013 n° 101 non è possibile accertare se Messinambiente ha rispettato il limite di legge che prevede che non puo’ essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013. 3) Relativamente alla clausola contenuta al punto 13 del contratto del Dott. Rossi (per patto così espresso, in considerazione della particolare qualità ed esperienza del collaboratore, i risultati del progetto in questione resteranno di sua specifica competenza e proprietà, con la precisazione che saranno disponibili ed in uso di Messinambiente in vigenza di progetto o di ulteriori sviluppi operativi in sinergia con il collaboratore. Potranno, altresì, essere resi disponibili in futuro dall’odierno collaboratore, alle esigenze del Comune di Messina in forza di specifici eventuali diverse ulteriori collaborazioni cui il Dott. Rossi potrà essere chiamato dall’Ente medesimo), il Dirigente, nella propria nota prot. N° 160711 del 3/7/2014, dichiara “……..opportunità di rivedere la predetta clausola attraverso una opportuna rimodulazione dei termini contrattuali, tenuto conto degli effetti limitativi e fortemente vincolanti che dalla stessa potrebbero discendere sia a carico della società Messinambiente Spa in liquidazione, sia a carico del Comune di Messina, nella qualità di socio di maggioranza”. 4) Per quanto riguarda il rimborso spese per il Dott. Rossi vale lo stesso principio di cui al precedente punto b) riferito al Dott. Ciacci; pertanto dovrà modificarsi l’art. 14 del contratto che prevede che il collaboratore avrà diritto al vitto e all’alloggio. 5) Si segnala in particolare che il Commissario Dott. Ciacci non ha sin qui adempiuto alle disposizioni del D.L. 14 marzo 2013 n° 13 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e traparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare non viene rispettata la disposizione dell’art. 15 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza. Tant’è che il sito istituzionale nella parte trasparenza valutazione e merito è del tutto carente e la voce “Consulenti e Collaboratori” è del tutto priva di contenuto. Tutto ciò premesso, ed atteso che quanto sopra risulta suffragato dagli atti già a Vostra conoscenza, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni utile intervento volto ad eliminare eventuali violazioni di legge comportanti danno erariale, notificando atti concludenti volti al recupero delle somme eventualmente già erogate e non dovute, anche in considerazione del fatto che le spese del personale di Messinambiente provocano direttamente un danno ai cittadini essendo ricomprese nei costi della TARI che sono a totale carico dei cittadini messinesi.