INTERVENTO 1 AGOSTO 2016

 

GIUSEPPE SANTALCO non sa per quale strano motivo qualcuno sta tirando per la giacca questo Consiglio comunale nell’adottare una proposta di deliberazione che avrebbe dovuto seguire un diverso percorso!

Ricorda che all’inizio del mandato venne approvata una delibera di convalida degli eletti; in quella sede, qualsiasi cittadino aveva il diritto di presentare ricorso giurisdizionale attraverso quella delibera, nel caso in cui avesse ritenuto sussistente un’ipotesi di incandidabilità o ineleggibilità!

Il sottoscritto, consigliere comunale presente in aula, è stato oggetto di ricorso perché il primo dei non eletti riteneva viziata la sua presenza in Consiglio comunale; un “giudizio” gli ha poi dato ragione! Giustamente, il primo dei non eletti fece ricorso alla “delibera madre”, alla quale tutti loro sono vincolati, anche perché l’eventuale e presunta ineleggibilità della dottoressa Sindoni era presente già nel giugno 2013! Perché il segretario generale del tempo non l‟ha rilevata? Oggi, oltretutto, il dottore Siracusano si inserisce in una situazione piuttosto complessa, ed augura al collega Gennaro che non si verifichi ciò che potrebbe verificarsi, andandoci di mezzo in queste sostituzioni e alternanze! Oggi vi è oltretutto un altro “giudizio” davanti a un giudice, relativamente a un consigliere comunale! Potrebbe accadere che un consigliere comunale possa ritornare anche in questi giorni in quest’aula, a dimostrazione della complessità ed atipicità della questione sottoposta alla loro attenzione!

Vi è quindi il rischio che questo Consiglio diventi un Tribunale; vi è il rischio di andare incontro a ciò che la Corte Costituzionale ha paventato, allorché ha parlato di 4° di giudizio, e proprio quanto troverà spazio in quest‟aula rientrerebbe in un grado di giudizio non ammesso dalla Corte Costituzionale perché, per come è stata impostata la delibera, in aula si sta per rappresentare il primo grado: o si approva o si boccia, e comunque, in ogni caso, si tratterà di un primo grado da cui prendere avvio per chi abbia interesse ad un eventuale ricorso. Quanto sta per accadere non è ammesso dalla loro giurisprudenza e dalle fonti del diritto!

Sarebbe stato pertanto più opportuno attuare un diverso principio. Nella vicenda, infatti, un’Amministrazione oggettiva avrebbe dovuto evitare di porre al Consiglio la questione, perché la stessa Amministrazione avrebbe potuto attivare l’azione popolare, o, nel dubbio, un giudizio davanti alla Magistratura, cosa invece, non sa perché, non accaduta in presenza di chiare circolari in materia!

Quando infatti il segretario generale decide di proporre l‟iter collegato all‟espressione di un parere, sono vigenti due circolari estremamente chiare.

La circolare dell’Assessore regionale alle autonomie locali, la numero 13, dice che le disposizioni dell’articolo 9 comma 1 numeri 8/9/15, che si riferiscono al Comune che concorre a costituire l’azienda sanitaria locale, con popolazione superiore a 28 mila 500 abitanti, con l’entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, non si ritengono compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente a mutata organizzazione del servizio sanitario.

La successiva circolare, la numero 5, è del 2014, quando già i consiglieri comunali erano insediati. Sicuramente il precedente segretario generale Alligo ha fatto riferimento alla prima circolare, mentre l‟attuale segretario generale avrebbe potuto fare riferimento alla seconda circolare, che chiaramente dice che per quanto concerne il nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali, sono ormai inapplicabili i numeri 8 e 9 del primo comma e devono applicarsi le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 3 comma 9 e così via, per quanto stabilito dalla legge regionale numero 30 del 1993.

Nonostante una tale circolare interpretativa dell’Assessore regionale, non sa per quale motivo viene comunque avviato un determinato procedimento. Intende fare riferimento al parere espresso dal segretario generale, parere del 18 luglio 2016. Si parla di predisposizione degli atti, perché gli atti si predispongono; le lettere si scrivono, e il contenuto delle lettere può o meno orientare, ed è giusto che sia così perché quando provengono da una fonte autorevole, hanno il senso di orientare e di tranquillizzare, senza però che si vada oltre una interpretazione, che è sempre dell’aula. Il segretario generale, nella nota protocollo del 18 luglio 2016, ritiene che l’Assessorato regionale alle autonomie locali abbia “rivalutato legittimamente”, nel senso cioè che il signor segretario generale valuta legittimo l’intervento dell’Assessorato che chiede parere alla Regione, e lo valuta legittimo ancor prima del parere, in vigenza della circolare del 2014!

Ritiene quindi, e qui legge testualmente, che l’Assessorato regionale alle autonomie locali, rivalutando legittimamente le sue stesse posizioni espresse nelle circolari richiamate, abbia inteso, diversamente da quanto sostenuto in precedenza, rimettersi all‟interpretazione dell’ufficio legislativo quale ultima voce regionale sul tema.

Il segretario testualmente dichiara che il risultato sortito dal rinvio da parte dell’Assessorato regionale alle autonomie locali all’ufficio legislativo della Regione, è stato quello per cui tale ufficio legislativo, tenuto conto di quanto sopra indicato, ha ritenuto ermeneuticamente corretto l’approccio contenuto nelle circolari 13 del 2008 e 5 del 2014, e invece ha nettamente stabilito come non più conforme alla legge il nuovo orientamento prospettato.

Quindi, da un lato si dice che le due circolari sono ermeneuticamente corrette, dall‟altro lato si condivide un nuovo orientamento, ma un orientamento può cambiare o perché c‟è una nuova legge o per giurisprudenza sopravvenuta, ipotesi che in questo caso non ricorrono.

Nel parere reso alla presidenza del Consiglio il segretario generale richiama una sentenza della Cassazione del 2001 ed una sentenza del Consiglio di Stato del 2002, riferimenti giurisprudenziali autorevoli ma datati. Peraltro, certamente la Regione era a conoscenza di queste sentenze quando ha emesso quelle circolari ed allora che senso ha il loro inserimento?

L‟ufficio legislativo e legale della Regione nel parere espresso parla di stesura non più attuale delle precedenti circolari, evidenziando la necessità di un approfondimento; nel frattempo non è intervenuta alcuna nuova legislazione, anzi vi sono stati alcuni interventi della Corte Costituzionale che hanno definito in modo chiaro la diversa articolazione tra ASL e ASP.

Sempre lo stesso ufficio dice poi che con il riassetto organico delineato con il decreto legislativo del 1992 è venuta meno l‟organizzazione del servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e che il legislatore regionale non ha ancora provveduto ad adeguare la propria legislazione ai principi nazionali, nonostante gli sia stato più volte suggerito.

Inoltre, nella parte finale del parere l‟ufficio suggerisce di valutare la possibilità di promuovere, d‟intesa con l‟organo politico, un‟iniziativa legislativa volta ad emendare il testo della norma anche per superare le criticità evidenziate. Per rispondere ai quesiti posti il dirigente del servizio ha quindi approfondito la tematica e, comunque, già dalla lettera dell‟Assessorato regionale emerge che ci si trova di fronte ad una disposizione non più attuale.

Osserva, poi, che mentre le circolari sono firmate dal dirigente dell‟Assessorato e dall‟Assessore, questa lettera è firmata solo da un dirigente del terzo servizio che è un funzionario direttivo e certamente non un apicale. In ogni caso, il dipartimento regionale si è limitato ad una mera trasmissione del parere, che non è stato quindi asseverato ma solo trasferito.

Per prassi amministrativa l‟Assessore o il direttore generale sarebbero dovuti intervenire immediatamente per predisporre una nuova circolare modificativa o rettificativa, al fine di fare proprio il parere e renderlo ufficiale. Poiché non vi è stato un intervento in tal senso, le fonti normative non consentono di poter modificare gli indirizzi dati da una circolare con un semplice parere di natura endoprocedimentale. Pertanto, finché non viene emanata dall‟Assessore una nuova circolare, vige il principio di viviscenza delle circolari in essere che, se non attuato, potrebbe causare disparità di trattamento con altri casi.

Alla luce di queste motivazioni ed attesi i dubbi interpretativi, unitamente al suo gruppo esprimerà un voto di astensione tecnica.

 

 

INTERVENTO 3 AGOSTO 2016

 

GIUSEPPE SANTALCO fa presente che questa mattina non ha assistito a quanto accaduto in commissione. Ha però poi avuto modo di parlare con la collega La Paglia, riscontrando un grande rammarico per quanto accaduto, non solo per un fatto istituzionale di mancanza di rispetto nei riguardi della sua persona e della presidenza che rappresenta, ma perché si è sentita direttamente, in prima persona, colpita. Conoscendo da moltissimi anni la collega, comprende che evidentemente ha deciso di dimettersi perché la misura era colma.

In questo particolare momento storico che si sta vivendo chiede però fortemente alla collega di riflettere sulla sua decisione, per evitare di inserire ulteriori elementi di turbamento. Alcune cose non stanno come pensa la collega La Paglia che ha sempre interpretato il suo ruolo in modo oggettivo, con un atteggiamento ecumenico, anche quando sapeva che certe posizioni erano strumentali.

Spera che qualcuno faccia un passo indietro ma se si è arrivati a questo punto è perché questo Consiglio comunale ha preso schiaffi da tutti, è diventato oggetto di strali politici da parte di segretari di partito ed anche da parte dell’Amministrazione. Di recente, in manifestazioni pubbliche si è stati tacciati addirittura di indegnità da parte di alcuni movimenti cittadini ed anche dalla stampa.

Per quanto lo riguarda, cerca di svolgere il suo lavoro con modestia ed umiltà e dopo essere stato assessore e consigliere provinciale, ha voluto concludere la sua carriera politica in Consiglio comunale proprio perché ritiene che il consigliere comunale rappresenti la città.

Purtroppo questa Amministrazione è vicina solo quando ha bisogno che vengano votate delibere importanti, come quelle finanziarie, se poi questo Consiglio di “inetti” non serve più allora si dice di tutto. Il dialogo politico è il sale della democrazia ma si possono ascoltare le argomentazioni politiche dell’Aula, non si può accettare che dall’esterno si intervenga su fatti politici senza conoscere le dinamiche consiliari. Invece, questa Amministrazione ha il vizio di fare intervenire sempre altri dall’esterno.

Qualcuno poi dovrebbe avere l’onestà mentale di chiedersi perché non è stata votata la delibera sul regolamento presentata dalla collega Fenech, la verità è che se si deve approvare un atto si deve avere la possibilità di intervenire per dare un contributo, non si può prendere atto solo a cose fatte quando il documento è già collazionato.

A chi pensa poi che rivolgendosi ad altre istituzioni si risolvono i problemi, dice che i problemi si devono risolvere all’interno. Giustamente il consigliere Trischitta ha citato il caso del presidente dell’AMAM, Leonardo Termini, e ci si chiede perché l’Amministrazione non lo sfiducia visto che può contare su due componenti del consiglio di amministrazione.

Parlare di queste cose è fare politica e comunque, a nome di tutto il suo gruppo, chiede nuovamente alla collega La Paglia di rivedere la sua decisione perché il suo ruolo di presidente della quinta commissione è prezioso.

Invita poi i colleghi della minoranza a fare anche loro un passo indietro perché altrimenti davvero qui si arriverà alle querele, conoscendo certi caratteri. Per parte sua, assicura alla presidenza la massima disponibilità ad incontrarsi con gli altri capigruppo per affrontare queste problematiche.