GIUSEPPE SANTALCO, a nome del gruppo “Felice per Messina”, rivolge intanto un saluto all’Amministrazione che a suo avviso è utile sia sempre presente in tutte le sedute e fino alla fine, per poter collaborare reciprocamente per il bene comune che è poi il bene della città.

All’inizio dei lavori, il presidente ha giustamente ricordato l’anniversario della strage in cui ha perso la vita il giudice Borsellino. Non si ha bisogno di “agende rosse” perché il ricordo, il rispetto delle regole e delle istituzioni  sono insiti in ciascuno di loro.

A questo proposito dà lettura di un documento di un’associazione giovanile messinese, che opera nel mondo universitario e che da sempre si è spesa per contrastare la mafia.  

È necessaria un’azione che venga concertata con il mondo istituzionale e che dia nuovo slancio e prospettive alla Sicilia attraverso idee, azioni, cooperazione, legate al solo filo conduttore della legalità.

Ciò detto, fa presente che si condivide perfettamente l’interpretazione fornita dal segretario generale, interpretazione letterale ed organica delle disposizioni che disciplinano la materia specifica.

Ringrazia allora proprio il segretario generale che, pur non obbligato a farlo, ha fornito un parere esaustivo, ulteriormente approfondendo la tematica con un richiamo organico ad una serie di altre disposizioni regionali.

Richiama allora una personale interpretazione dell’articolo 14, per cui, a parer del sottoscritto, i “10 giorni” si applicherebbero solo ed esclusivamente a casi che dovessero intervenire dopo l’elezione, visto che proprio il terzo comma parla di fase successiva alle elezioni in cui potrebbero verificarsi casi di incompatibilità ed incandidabilità.

Ritiene che non si trovino in questa fase: le elezioni hanno già avuto luogo ed oggi devono pronunziarsi sulla singola ipotesi.

Questa è una sua interpretazione personale, da cui discende la consapevolezza del sussistere di tutti i presupposti che permettono di procedere con le operazioni di voto.

Concordando sulla necessità di accelerare i lavori del Consiglio, ci si dichiara pertanto favorevoli a che la votazione abbia rapidamente luogo.

GIUSEPPE SANTALCO ringrazia il segretario generale per aver portato all’attenzione del Consiglio una lettera che in qualche modo considera quasi anonima. Tuttavia, poiché si devono mettere i consiglieri nelle condizioni migliori per votare, desidera controbattere a quanto evidenziato in tale missiva, che è mero frutto di ignoranza.

Viene citato l’articolo 60 del Testo Unico degli Enti locali che prevede l’ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del Comune o della Provincia.

Ebbene, questa disposizione non si applica alla sua persona, innanzi tutto perché l’ATO idrico di Messina è stato costituito nel 2002 mediante una convenzione fra i 108 Comuni della Provincia di Messina, dove tutti sono paritari e tutti hanno diritto ad un voto. Non c’è quindi alcuna partecipazione dei Comuni in termini azionari, non si tratta di una società per azioni. Il Comune di Messina pertanto non esercita una posizione di controllo, né una influenza dominante, è equiparato a tutti gli altri. Tra l’altro, la designazione del dirigente è di competenza del Presidente della Provincia e la sua nomina avviene con decreto del Presidente della Regione.

In conclusione, la fattispecie della ineleggibilità non trova applicazione in riferimento alla figura di dirigente dell’ATO idrico.